Corso antincendio: le categorie di rischio. Guida generale di Ichnossicurezza
Il corso antincendio erogato da Ichnossicurezza assicura la prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di formare gli addetti prescelti dalle aziende che saranno specializzate nelle situazioni di emergenza. La formazione sarà conforme alla normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore.
Corso antincendio, le categorie di rischio
Esistono 2 tipi di rischi legati agli incendi: si tratta del rischio basso e medio. Per ognuna di queste categorie esistono i relativi aggiornamenti, come evidenziato qui sotto.
Formazione addetto antincendio rischio basso;
Formazione addetto antincendio rischio medio;
Aggiornamento formazione addetto antincendio rischio basso;
Aggiornamento formazione addetto antincendio rischio medio;
Corso antincendio, Certificati Prevenzione Incendi
Il certificato prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione degli incendi. E’ rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco di competenza e riepiloga in uno schema specifico tutti i procedimenti da adottare per la prevenzione degli incendi. Esso comprende ulteriori tre categorie di rischio denominate A – B – C.
CATEGORIA A: attività a basso rischio con un limitato livello di complessità. Non richiedono il parere di conformità dei Vigili del Fuoco ma è necessario presentare una istanza al Comando mediante SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività). Il progetto edilizio dovrà essere completato con la relativa attestazione del professionista abilitato che avrà accertato tutte le procedure necessarie e previste dalla legge per quanto riguarda i lavori progettati ed eseguiti. Accertata la completezza dell’istanza, il Comando rilascerà l’autorizzazione ed entro i successivi 60 giorni effettuerà dei controlli per valutare ulteriormente la validità e la messa in norma in totale sicurezza. Tra le attività collegate alla Categoria A ritroviamo:
– Alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
– Scuole fino a 150 persone;
– Strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1000 mq;
– Locali per il commercio e negozi fino a 600 mq;
– Aziende ed uffici fino a 500 persone presenti;
– Autorimesse fino a 1000 mq;
– Edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
CATEGORIA B: attività a medio rischio con un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria A. E’ necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che valuterà gli aspetti fondamentali e i criteri di sicurezza antincendio. Entro 60 giorni è previsto l’esito e l’eventuale inizio dell’attività. Anche in questo caso è necessario presentare la documentazione SCIA. Il Comando, in caso di inizio attività, entro 60 giorni può recarsi presso l’attività per effettuare controlli a campione. Sono comprese nella Categoria B:
– Teatri e palestre fino a 200 persone;
– Alberghi, residenze turistiche, villaggi turistici, bed&breakfast che comprendono 50 e 100 posti letto;
– Scuole da 150 a 300 persone;
– Strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
– Ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq;
– Locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq;
– Aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti;
– Edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
CATEGORIA C: attività altamente complesse di cui è necessario depositare il progetto al comando dei Vigili del Fuoco. Entro 30 giorni può chiedere la documentazione integrativa ed entro 60 giorni si pronuncerà sull’esito. Mentre per le attività di categoria A e B i controlli verranno fatti solo a campione, per le attività di categoria C verranno eseguiti sistematicamente. Sono comprese le seguenti attività:
– Tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici DLgs 42/2004;
– Teatri oltre le 100 persone;
– Alberghi e villaggi oltre 100 posti letto;
– Scuole oltre 300 persone;
– Strutture sanitarie oltre 100 posti letto;
– Locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq;
– Aziende e uffici oltre 800 persone presenti;
– Edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio;
DEROGA: qualora le attività non presentino tutte le caratteristiche richieste, i titolari dell’attività possono presentare istanza di deroga che il Comando esaminerà entro 30 giorni.
RINNOVI: la richiesta va fatta ogni 5 anni. Il titolare deve dichiarare e attestare l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio già specificate nel progetto iniziale. Per alcune attività la periodicità è elevata a 10 anni.
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