RSPP esterno: la nomina e i requisiti richiesti.
RSPP esterno: la nomina e i requisiti richiesti.
La nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è uno degli obblighi inderogabili del datore di lavoro stabilito dall’art. 17 del testo unico. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere RSPP interno o esterno e può essere svolto:
- Dal datore di lavoro a seconda di particolari condizioni citati nell’art. 34 del DLgs 81/08;
- Da un dipendente dell’azienda con determinati requisiti indicati dall’art. 32 del DLgs 81/08;
- Da un RSPP esterno assunto come consulente.
In tutti i casi la nomina del RSPP avviene tramite modulo firmato da entrambe le parti e datato e controfirmato dal RLS, colui che sceglie il candidato ideale per svolgere questo ruolo.
RSPP esterno e datore lavoro
La figura di RSPP è strettamente legata al ruolo del datore di lavoro: essendo in possesso di conoscenze e capacità tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, è la figura più indicata – insieme al RLS interno o al RLS esterno – non solo per affiancarlo nelle diverse fasi delle varie valutazioni ma anche per fare da tramite tra dipendenti e dirigenza aziendale.
RSPP esterno, rapporti all’interno dell’azienda
I rapporti all’interno dell’azienda vengono instaurati anche con altre figure come il Medico competente e il RLS. Il RSPP, sfruttando le sue conoscenze e le capacità relazionali, all’interno dell’azienda contribuisce in maniera determinante alla realizzazione del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con il Medico competente e il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ossia la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Può essere anche una figura esterna, definito quindi RLS esterno).
RSPP esterno, rapporti all’esterno dell’azienda
All’esterno dell’azienda il RSPP ha contatti e colloqui con gli organi di vigilanza territoriali. Il RSPP affianca gli stessi anche in sede di ispezione fornendo chiarimenti in merito al documento di valutazione dei rischi. Il RSPP è soggetto a responsabilità penali se durante le fasi di valutazione dei rischi omette di individuare una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si verifica un infortunio sul lavoro.
RSPP esterno, responsabilità e obblighi
La figura di RSPP è chiamata a svolgere queste mansioni:
- Esonera il datore di lavoro dall’obbligo di seguire i corsi di formazione e di aggiornamento per RSPP previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08;
- Si assume l’onere di gestire tutta la documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sottopone al datore di lavoro un resoconto dei sopralluoghi periodici mettendo in evidenza le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare;
- Fornisce l’analisi dei rischi e redige ed aggiorna il piano degli interventi necessari al mantenimento di un elevato grado di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Individua i fattori di rischio, la valutazione dei rischi (redige anche il DVR) e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro;
- La costante assistenza al Datore di Lavoro nell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione e supporto nella stipula delle polizze assicurative RCT RCO;
- L’assistenza al datore di lavoro in caso di ispezioni o controlli da parte degli Enti preposti anche nella produzione della documentazione necessaria.
Il RSPP è soggetto agli obblighi formativi stabiliti dalla legge e l’abilitazione ha una durata di 5 anni, al termine dei quali dovrà sostenere un corso di aggiornamento sempre riguardante le varie competenze necessarie sulla gestione dei rischi e sulle strategie di sicurezza riferite all’ambito lavorativo.
RSPP esterno requisiti:
I requisiti RSPP esterno sono i seguenti:
- Devono essere adeguati ai rischi dell’azienda in cui opera;
- Per ricevere la nomina a RSPP lo specialista deve aver conseguito almeno il titolo di studio diploma di istruzione secondaria e deve dimostrare l’attestato di frequenza con relativa verifica dell’apprendimento ai corsi di formazione specifici sui rischi;
- Si può essere nominati RSPP anche se non si è in possesso del titolo di studio indicato, ma solo a condizione che possa provare di aver svolto i compiti richiesti da almeno sei mesi.
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