Le principali differenze tra DVR e Duvri
Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.
La redazione del DVR è prevista in tutte quelle attività che abbiano almeno un dipendete, o un socio lavoratore, e risulta obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che può essere interno o esterno all’azienda, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Medico Competente (MC) ove nominato ed eventualmente di consulenti esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
IL D.Lgs. 81/08 e s.m.i., definisce l’obbligo giuridico della valutazione dei rischi, e la intende come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure messe in atto per garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nel tempo. A conclusione della suddetta valutazione verrà redato il documento di valutazione dei rischi (DVR) che verrà custodito presso l’unita produttiva.
L’incarico per la stesura del DVR consiste in:
- Sopralluogo in sito;
- Verifica dei documenti attinenti la sicurezza;
- Analisi e individuazione dei rischi;
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare, compresa la formazione;
- Elaborazione, consegna e spiegazione del documento al datore di lavoro e ai lavoratori;
- Mantenimento del documento DVR aggiornato in base ai cambiamenti aziendali e/o legislativi.
Il DUVRI, come definito nell’art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive (art 26 comma 3bis).
La sanzione prevista per la mancata redazione del DUVRI è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1500 a 6000 euro