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DVR SECONDO PROCEDURE STANDARDIZZATE

Un DVR con procedura standardizzata consente al datore di lavoro di rispettare la legge. A seconda dell’attività produttiva e dei rischi va accompagnata da valutazione specifiche per il rischio normato. Effettuare una valutazione del rischio standardizzata senza un approfondimento del rischio specifico normato può far incorrere il datore di lavoro in problematiche di tipo penale.

DVR con Procedure Standardizzate: campo di applicazione

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, indica, per tutte le aziende con almeno un lavoratore l’obbligo di redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi).

Per le piccole e medie imprese, tuttavia, sono previste alcune semplificazioni: dal 1° giugno 2013 il Ministero del Lavoro, stabilisce che, per le aziende che hanno un organico composto fino a 10 lavoratori, possono utilizzare il DVR con Procedure Standardizzate.

Seppur con alcuni limiti, illustrati nella tabella sottostante, anche le aziende con 50 lavoratoripossono avvalersi del DVR, con i limiti di cui alla tabella sottostante.

Si Applica A Esclusioni
Aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008) Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.L. n. 334/1999 e s.m.i.
Centrali termoelettriche
Impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.L. n. 230/1995 e s.m.i.
Aziende per le fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008) Aziende di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 81/2008
Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art. 29, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008)

Vale la pena ricordare al lettore, che, sebbene il DVR STANDARDIZZATTO risponda ai criteri di legge stabiliti dal Dlgs, 81 08, lo stesso, spesso non è in grado di valutare, i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro. Può pertanto può rivelarsi un’arma a doppio taglio al verificarsi di un eventuale infortunio, poiché non va mai a valutare, nello specifico, la reale situazione lavorativa.

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