Sorveglianza Sanitaria, Ichnossicurezza informa
La sorveglianza sanitaria viene definita all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08 come “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Sorveglianza Sanitaria, Ichnossicurezza informa
Tutte le attività che compongono la sorveglianza sanitaria vengono svolte dal Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 25 e dal Titolo I, Capo III, Sezione V del D. Lgs. 81/2008.
La Sorveglianza Sanitaria comprende ai sensi dell’Art. 41 del D. Lgs. 81/08 i seguenti accertamenti sanitari:
– Cartella Sanitaria
– Sorveglianza Sanitaria
– Le visite preventive ai lavoratori per rilasciare l’idoneità specifica alla mansione;
– Visita medica periodica per il controllo dello stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica con periodicità dettata dalla normativa in base all’attività e alla valutazione dei rischi (generalmente una volta l’anno);
– Visita medica su richiesta del lavoratore qualora il medico ritenga ci sia una correlazione tra la malattia e i rischi professionali;
– Visita medica al cambio di mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
– Visita medica alla cessazione del rapporto lavorativo.
È importante sottolineare che il D. Lgs. 106/09 ha abrogato la norma per la quale la visita medica preassuntiva fosse vietata. Queste possono essere svolte su scelta del datore di Lavoro, Medico Competente e Dipartimenti di Prevenzione delle ASL purché non sono volte ad accertare una gravidanza o l’ipotesi di sieropositività.
Gli esiti della Sorveglianza Sanitaria andranno a completare la Cartella Sanitaria per ciascun lavoratore, alla quale può avere accesso esclusivamente in Medico Competente che darà il giudizio di Idoneità:
– Idoneità totale;
– Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
– Inidoneità temporanea (il MC dovrà indicare i limiti temporali di validità);
– Inidoneità permanente.
Il Datore di Lavoro, nei casi di Inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute conservando la stessa retribuzione.
Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria è la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
– Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;
– Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
– Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
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