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Di cosa si tratta?

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese edili e i lavoratori autonomi attivi su cantieri temporanei o mobili in Italia dovranno essere in possesso della “patente a crediti”. Questo strumento si basa su un sistema di punteggio che valuta la gestione della sicurezza sul lavoro all’interno delle aziende del settore edile.

Chi è coinvolto?

  • Imprese edili e lavoratori autonomi attivi nei cantieri, compresi coloro che si occupano di installazione di impianti elettrici, idraulici, isolamento acustico o termico, ecc.

Chi è esonerato?

  • Chi si limita a fornire materiali o a svolgere servizi di natura intellettuale;
  • Aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, con una classifica pari o superiore alla III categoria, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
  • Aziende stabilite in un altro Stato membro dell’UE o in Paesi non UE con documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese d’origine, e, per i Paesi non UE, riconosciuti secondo la legge italiana.

Come presentare domanda per la patente?

La patente a crediti sarà un vero e proprio titolo abilitante per operare nei cantieri e sarà rilasciata in formato digitale tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), subordinatamente al possesso di questi requisiti:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; •
  • Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza per datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dipendenti, come previsto dal TUSL;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); •
  • Certificazione di regolarità fiscale (DURF), secondo l’art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997;
  • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Come funziona il sistema di punteggio?

Le aziende iniziano con 30 punti, necessari per operare nei cantieri, e il punteggio non può mai scendere sotto i 15. Il massimo punteggio possibile è di 100 punti, così distribuiti:

  • Punteggio di base: Ogni azienda parte con 30 punti, che possono essere incrementati in base a formazione, investimenti in sicurezza e anzianità aziendale.
  • Crediti per anzianità: Fino a 30 punti totali, con 1 punto aggiuntivo per ogni biennio successivo al rilascio della patente, purché non ci siano stati provvedimenti di decurtazione.
  • Crediti aggiuntivi: Fino a 40 punti per l’adozione di misure specifiche in materia di prevenzione, investimenti o formazione sulla sicurezza sul lavoro.
  • Sanzioni: In caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, i punti vengono ridotti.

Se il punteggio scende sotto i 15 o si è privi di patente, l’azienda rischia sanzioni e l’esclusione dai lavori pubblici.

  • Vantaggi: Un punteggio elevato facilita l’aggiudicazione di appalti e attesta un impegno concreto verso la sicurezza.

Entrata in vigore

La patente entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, ma la data sarà confermata solo con la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale entro il giorno precedente.

  • Valutazione iniziale: Analisi preliminare per determinare il punteggio iniziale dell’azienda in base ai criteri stabiliti per la patente a crediti (es. formazione del personale, investimenti in sicurezza, anzianità dell’impre- sa).
  • Verifica aziendale: Controllo del rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e identificazione delle aree critiche che potrebbero causare la riduzione dei punti, con suggerimenti per eventuali correzioni.
  • Regolarizzazione delle irregolarità: Supporto nella redazione del DVR, POS, designazione dei responsabili del- la sicurezza e formazione del personale.
  • Assistenza nella presentazione della documentazione: Supporto nella raccolta e organizzazione dei docu- menti necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti (DURC, DURF, DVR, nomina RSPP).

La patente a crediti rappresenta un’importante evoluzione per rafforzare la sicurezza nei cantieri edili italiani. Conoscere i requisiti e i vantaggi del sistema è essenziale per le aziende del settore.

FATTISPECIE

DECURTAZIONE

DI CREDITI

1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e addestramento 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sul- la consistenza del terreno 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, inter- ruttore differenziale) 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di

esposizione all’amianto

1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo

28

3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
 

 

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177  

 

1

 

 

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

 

 

1

 

 

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

 

 

2

23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio

2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002,

n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla pre- venzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla pre- venzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

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