Il Pimus: che cos’è, a cosa serve e principali informazioni: l’informativa di Ichnossicurezza
Il Pimus: che cos’è, principali informazioni
Il PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) è un documento operativo che indica il piano di montaggio del ponteggio: deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa e ogni volta che si monta, smonta o si trasforma lo stesso ponteggio. Deve contenere informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo. Il PiMUS deve essere messo a disposizione del preposto, dei lavoratori addetti e di tutte le imprese utilizzatrici dello stesso ponteggio; nel caso in cui più imprese collaborino alla realizzazione di un determinato progetto e utilizzino lo stesso ponteggio, potrà essere realizzato e utilizzato un solo PiMUS che dovrà essere firmato dai datori di lavoro delle imprese coinvolte. Ogni impresa dovrà possedere una copia del documento e saranno descritte le modalità di coordinamento tra le parti in causa. Il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio del montaggio perché dovrà essere esaminato dal personale addetto all’assemblaggio e dai preposti, ossia quelle figure che hanno anche il compito di sorvegliare le attività di montaggio e smontaggio. Il PIMUS è soggetto ad aggiornamenti nel caso in cui si presentino delle modifiche da apportare al ponteggio assemblato o nel caso in cui vi siano nuovi ponteggi da montare. Tuttavia, qualsiasi intervento di trasformazione sul ponteggio potrà avvenire se l’impresa è idonea e autorizzata, ma solo dopo aver predisposto l’aggiornamento integrativo al PiMUS che specifici il tipo di intervento. Nel PiMUS si deve indicare anche il sistema utilizzato per la prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
Il Pimus: a cosa serve, l’informativa di Ichnossicurezza
Entriamo più nello specifico per quanti riguarda le funzioni generali del PiMUS: Per quali opere provvisionali è obbligatorio? Chi lo deve redigere? Quando va redatto? Deve essere collegato all’interno del POS o può essere un documento a parte?
Come prima cosa citiamo la legge che rende obbligatorio il PiMUS: si tratta dell’art. 36 del DLgs 626/94 e come modificato dal DLgs 235/2003 (obblighi del Datore di lavoro relativo all’impiego dei ponteggi) rende obbligatorio il PiMUS per l’utilizzo di qualsiasi tipo di ponteggio metallico fisso. L’articolo specifica che “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi”. In assenza di specifiche competenze o titoli da parte del datore di lavoro, egli può delegare tali oneri al personale specializzato di un ente preposto e autorizzato a rilasciare il Pimus. Quest’ultimo non può sostituire il “Libretto di autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio” perché è un documento operativo che integra le prescrizioni riportate nel “Libretto di autorizzazione”.
Il PiMUS deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio e a seconda dei ponteggi utilizzati allo specifico progetto. Ad esempio, se si opera a più di 2 m di altezza sarà redatto per:
– ponteggi metallici fissi;
– ponteggi in legname;
– piani di carico;
– trabattelli (se perdono le caratteristiche riportate nel Libretto delle istruzioni del Fabbricante e vengono utilizzati come ponteggi fissi, cioè con ancoraggi, stabilizzatori, ecc.).
Non va redatto per:
– opere provvisionali di altezza inferiore a 2,00 m
– ponti su cavalletti (in quanto non possono avere altezze superiori a 2 m)
– opere provvisionali diverse da ponteggi, quali ponti su ruote, ovvero trabattelli normalmente utilizzati.
La costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici fissi è regolata da numerose disposizioni che con il tempo si sono diversificate e ampliate. La Circolare Ministeriale del Lavoro e della Previdenza sociale n. 46/2000 riporta l’elenco riepilogativo della normativa vigente e le verifiche da attuare prima di ogni montaggio relativi ai Ponteggi metallici:
a) a telaio prefabbricati;
b) a montanti e traversi prefabbricati;
c) a tubi e giunti.
La stessa Circolare specifica inoltre anche quali verifiche debbono essere effettuate durante l’uso di ponteggi metallici fissi.
Pimus, contenuti specifici
Inoltre, sono presenti dei contenuti specifici che sono stati riportati dalla Circolare n. 25 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il 13 settembre 2006; la stessa fornisce le opportune indicazioni per la redazione del PiMUS come:
a) la descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero “Piano di applicazione generalizzata” (vedi capitolo 6 dell’autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR 164/56);
b) la descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero “istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio”;
c) la descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio.
La conoscenza del Pimus, come abbiamo visto, è fondamentale e obbligatoria per legge. Per conoscere tutti i suoi punti e le opportune e necessarie regole è necessario svolgere un corso di formazione erogato da un ente specializzato come Ichnossicurezza.
Il corso prevede la formazione generale dell’attività di montaggio, smontaggio e manutenzione di ponteggi (clicca qui per accedere a tutte le informazioni specifiche).
Collegamenti tra PiMUS, POS e/o il PSC: competenze e responsabilità tra Datore di lavoro, coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC” è necessario fornire le seguenti indicazioni:
– tipologia e caratteristiche del cantiere, dell’opera e dei lavori per cui sarà necessario realizzare il ponteggio (planimetria, viabilità, segnaletica, ingombri massimi, interferenze rilevate, ecc.);
– descrizione delle misure di sicurezza da adottare in presenza di linee elettriche aeree nude in tensione nelle vicinanze del ponteggio;
– descrizione dei DPI (che verranno poi integrati dall’Impresa esecutrice nel POS e nel PiMUS);
– misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (quali neve, vento, ghiaccio, pioggia) che possono pregiudicare la sicurezza del ponteggio e dei Lavoratori (anche queste verranno integrate nel POS e nel PiMUS);
– misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
– prescrizioni sull’obbligo della redazione del PiMUS da parte dell’Impresa che esegue il montaggio dei ponteggi, ed in particolare sulle modalità di:
– verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
– verifica delle condizioni di carico ammissibili;
– realizzazione di adeguati ancoraggi (possibilmente anche indicando tipo e modalità);
– verifica e controllo periodico sullo stato d’uso del ponteggio, ecc.;
– verifica di qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare;
– obbligo di trasmettere lo stesso PiMUS alle altre Imprese che lo utilizzeranno, ecc.;
Prima dell’inizio dei lavori, il Datore di lavoro dell’Impresa esecutrice dovrà redigere il PiMUS. Nella gestione dei lavori, il Coordinatore per l’Esecuzione (CEL) avrà il compito di verificare che l’Impresa esecutrice svolga alla lettera quanto è stato trascritto nel PSC, nel POS e nel PiMUS.
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