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La funzionde dell’ RLS all’interno di una azienda.

Tra i tanti obblighi che il Dlgs 81/2008 pone a datori di lavoro e dirigenti c’è anche quello relativo alla consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito a diversi aspetti; a norma degli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, designazione degli addetti, organizzazione della formazione, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva. 

L’art. 47 del D.lgs 81/08 prevede che in tutte le aziende dove siano presenti dei lavoratori sia eletto o designato un rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS).

Il RLS può essere individuato all’interno della propria azienda (RLS), oppure a livello territoriale (RLST), designati dalle organizzazioni sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori deve seguire una formazione particolare in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro cosi come previsto dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.lgs 81/08.

Ecco tutti i corsi di formazione erogati da ICHNOSSICUREZZA in merito alla figura dell’ RLS

Corso per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Chi è l’ RLS

Il rappresentatne dei lavoratori per la sicurezza, in sigla R.L.S.  è la figura che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).

Chi elegge l’RLS

L’ LRS viene eletto :

dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;

dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.

In quali aziende deve essere nominato l’RLS?

L’RLS può venire eletto/a in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08

Quanti/e RLS possono essere eletti/e in azienda?

L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS*:

  1. Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
  2. Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
  3. Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS
* Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti

Quali sono i compiti del RLS?

L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:

  • sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
  • partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
  • agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Quando l’RLS deve essere consultato/a dal Datore di Lavoro?

L’RLS deve essere consultato/a in maniera preventiva e tempestiva in occasione:

  • della Valutazione dei rischi.
  • dell’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda.
  • dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
  • della designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
  • dell’attività di prevenzione incendi.
  • della programmazione dell’attività di Pronto soccorso.
  • dei programmi di evacuazione.
  • dell’organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività d pronto soccorso, della lotta antincendio e del piano di evacuazione.
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