fbpx
Callout piè di pagina: contenuto

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI E NON DEFINIZIONE

Per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti (artificiali e naturali), è in vigore il D.Lgs. 101/2020 che ha modificato l’art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/08 come segue: “la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia”.

Il D.Lgs. 101/20 prevede inoltre all’art. 2 sec. 4 che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08 trova applicazione per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa Ordinanza sulle Radiazioni Ionizzanti.

Arte in particolare. 109 del D.Lgs. 101/20 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) al co. 5 prevede che la relazione redatta da un esperto in radioprotezione per valutare e prevenire l’esposizione dei lavoratori e del pubblico dopo l’esecuzione di una pratica radiologica costituisce un documento di cui all’art. 28 sec. 2 lit. a) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n 81, con riguardo agli aspetti connessi al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, e recano specifica datazione comunque confermata, ai sensi dell’art. 28 sec. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

×

Benvenuto!

Può chattare subito con il supporto o inviare una mail a: info@ichnossicurezza.it!

Non esiti a contattarci per qualunque richiesta o dubbio!

× Possiamo aiutarla?